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La ‘nuova prova’ richiesta per il giudizio di revisione deve avere un effetto positivo per il condannato
giudizio di revisione | 10 Aprile 2018
La nuova prova richiesta per il giudizio di revisione deve avere un effetto positivo per il condannato
Il requisito della prova nuova idonea a fondare l’esperibilità del giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630 c.p.p. deve valutarsi in considerazione dell’effetto positivo che può derivarne per il condannato, essendo inoltre necessario che la prova nuova sia tale da vanificare o neutralizziare la prova in base alla quale è stata emessa la sentenza di condanna.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 15700/18; depositata il 9 aprile)