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Rifiuto dell’alcoltest? L’omesso avviso all’indagato è irrilevante

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Rifiuto dell’alcoltest? L’omesso avviso all’indagato è irrilevante

guida in stato di ebbrezza | 08 Marzo 2019

Rifiuto dellalcoltest? Lomesso avviso allindagato irrilevante

di Davide Galasso – Avvocato

In materia di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’accertamento dell’illecito penale, la richiesta di applicazione concordata della pena, presupponendo la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato, comporta che il giudice investito della stessa non possa rilevare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., sia in caso di contestazione del reato di cui all’art. 186 c.d.s., sia in caso di effettuazione dell’esame che di rifiuto dello stesso, la mancanza dell’avviso all’imputato ex art. 114 disp. att. c.p.p. della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’alcoltest, trattandosi di nullità relativa sanata con la richiesta di patteggiamento.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 10081/19; depositata il 7 marzo)