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Per la ristrutturazione edilizia ‘leggera’ non occorre il permesso di costruzione: quindi, niente più reato
reati edilizi | 05 Aprile 2019
Per la ristrutturazione edilizia leggera non occorre il permesso di costruzione: quindi, niente pi reato
di Carmelo Minnella – Avvocato penalista
La modifica dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, operata con l’art. 17, comma 1, lett. d) d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014, che ha escluso dagli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire quelli che comportino aumento di unità immobiliari o di superfici utili, osta alla riconduzione di tale ipotesi al reato di costruzione sine titulo di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, e deve trovare applicazione retroattiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., quale norma extra-penale più favorevole integratrice del precetto.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 14725/19; depositata il 4 aprile)