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Applicazione del limite minimo di distanza tra edifici
distanze | 04 Ottobre 2018
Applicazione del limite minimo di distanza tra edifici
La distanza minima di 10 metri tra le costruzioni, prevista dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968, deve essere osservata in modo assoluto posto che la ratio della norma non è la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 24076/18; depositata il 3 ottobre)