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Contratto preliminare: l’inadempimento va valutato sulla base del complessivo rapporto contrattuale e del comportamento delle parti
compravendita | 17 Maggio 2019
Contratto preliminare: linadempimento va valutato sulla base del complessivo rapporto contrattuale e del comportamento delle parti
di Ilaria Pietroletti – Avvocato
Il recesso è consentito solo quando l’inadempimento della controparte è colpevole e di non scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altro contraente, non essendo sufficiente il semplice ritardo.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 13241/19; depositata il 16 maggio)