Il risparmio fiscale del contribuente non sempre corrisponde all’abuso di diritto
Se il contribuente sceglie una via meno onerosa dal punto di vista fiscale, non sempre incappa in una situazione di abuso del diritto. Lo specifica la Corte di Cassazione esaminando il caso di una donazione di un terreno edificabile effettuato da un uomo a sua moglie, con successiva vendita entro due mesi ad un terzo soggetto ad un prezzo pari a quello esposto nell’atto di donazione. Questi passaggi non motivavano, da soli, l’intento elusivo del marito secondo il parere espresso con la sentenza del 21 dicembre 2018 n. 33221.
La Cassazione ha osservato che «occupandosi delle vicende negoziali aventi ad oggetto cessioni di beni a titolo gratuito e di atti negoziali di trasferimento verso corrispettivo, questa Corte ha posto in evidenza che la disciplina antielusiva dell’interposizione […] non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente». Errava dunque l’Ufficio delle Entrate, che aveva disposto il recupero della plusvalenza a carico del donante: il recupero dell’imposta è stato ritenuto illegittimo dal giudice, che ha ricordato come incomba sull’amministrazione finanziaria l’indicazione delle peculiarità che fanno ritenere l’operazione priva del reale contenuto economico diverso dal risparmio di imposta. Accogliendo il ricorso della parte contribuente, la corte ha evidenziato come il giudice di appello, in modo del tutto apodittico, aveva affermato che la donazione effettuata alla moglie aveva sicuramente costituito un risparmio fiscale e che il contribuente avrebbe potuto vendere il terreno ed entrare in possesso del corrispettivo che poteva poi cedere alla moglie in regalo. Deduzione, quest’ultima, che appariva viziata dal punto di vista motivazionale.
(Fonte: fiscopiu.it)