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L’attestazione di conformità ‘al contrario’ non salva dall’improcedibilità
PCT – giurisprudenza | 23 Aprile 2019
Lattestazione di conformit al contrario non salva dallimprocedibilit
di La Redazione
Laddove la notificazione della sentenza impugnata in Cassazione sia stata eseguita con modalità telematiche, il difensore del ricorrente deve estrarre copia cartacea del messaggio PEC pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento da impugnare) con attestazione, tramite sottoscrizione autografa, della conformità della copia formata su supporto cartaceo agli originali digitali.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 11102/19; depositata il 19 aprile)