L’ultima spiaggia dell’errore di fatto revocatorio è irta di scogli
impugnazioni | 25 Marzo 2021
Lultima spiaggia dellerrore di fatto revocatorio irta di scogli
di Stefano Calvetti – Avvocato
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il Giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza n. 8214/21; depositata il 24 marzo)