Procura speciale ad un nuovo difensore in assenza di revoca della nomina pregressa di uno dei due difensori
procura alle liti | 22 Maggio 2020
Procura speciale ad un nuovo difensore in assenza di revoca della nomina pregressa di uno dei due difensori
assenza di legittimazione o nomina operativa?
di Paolo Della Noce – Avvocato
Con riferimento al giudizio di cassazione, la disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile a tale giudizio, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell’art. 613, comma 2, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 15590/20; depositata il 21 maggio)