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Apple deve trasferire i dati personali ai genitori di un ragazzo morto in un incidente

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Apple deve trasferire i dati personali ai genitori di un ragazzo morto in un incidente

Con ricorso ex art. 669-bis e 700 c.p.c. i genitori di un ragazzo deceduto a seguito di un sinistro stradale hanno richiesto l’emissione di un decreto inaudita altera parte o di un’ordinanza per ordinare a Apple di fornire assistenza nel recupero dei dati personali del ragazzo. Lo smartphone, andato distrutto nell’impatto, aveva infatti un sistema di sincronizzazione online che permette di conservare i contenuti digitali e renderli accessibili tramite vari dispositivi posseduti dall’utente. I genitori volevano infatti recuperare le foto e i video registrati dal figlio «in modo da potere cercare di colmare – almeno in parte – quel senso di vuoto e l’immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita di un proprio caro».

I ricorrenti hanno allegato la sussistenza del fumus boni iuris, ai sensi dell’art. 2-terdecies dal nuovo Codice della Privacy, secondo cui i diritti riguardanti le persone decedute potevano essere esercitati per ragioni familiari meritevoli di protezione, e del periculum in mora, in quanto Apple ha fatto presente che, dopo un periodo di inattività dell’account i-cloud sarebbero stati automaticamente distrutti.

Ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il Tribunale di Milano riconosce in capo ai ricorrenti la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio ai sensi del citato art. 22-terdecies dal nuovo Codice della Privacy. Dalla corrispondenza prodotta in giudizio emerge infatti che il ragazzo non ha espressamente vietato l’esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem.

Quanto alle condizioni richieste da Apple, la pronuncia sottolinea come «il riconoscimento della persistenza dei diritti connessi ai dati personali in capo a chi vanti, come nel caso di specie, una ragione familiare meritevole di protezione non può essere subordinato alla previsione di requisiti che, peraltro, con riferimento ad istituti di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano (dinanzi al quale il diritto è azionato), introducono condizioni diverse da quelle indicate dal legislatore».

In conclusione, anche in considerazione del pregiudizio grave ed irreparabile all’esercizio dei diritti connessi ai dati personali in oggetto in relazione alla distruzione automatica degli stessi dopo un certo periodo di inattività dell’utenza, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato Apple al recupero dei dati tramite procedura di “trasferimento”.

(Fonte: ilfamiliarista.it)