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Approvata la legge delega per la riforma del diritto fallimentare

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Approvata la legge delega per la riforma del diritto fallimentare

Un restyling complessivo della materia che sarà anche lessicale dal momento che verrà eliminato (anche per la valenza negativa assunta) ogni riferimento alla parola “fallimento” sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziaria” ferme restando, ovviamente, le disposizioni penali che si porranno in continuità sostanziale (art. 2, comma 1, lett. a).

Non vi sarà più quindi il diritto fallimentare (che in senso lato comprende tutti gli istituti toccati oggi dalla legge delega) ma quello che – già in molti corsi universitari – viene indicato il diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Del resto dovrà essere prevista una nozione di stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’art. 5 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 2, comma 1, lett. c).

Saranno poi disciplinati diversamente la crisi di gruppi di imprese (art. 3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5), il concordato preventivo (art. 6), la liquidazione giudiziale (art. 7), l’esdebitazione (art. 8), il sovraindebitamento (art. 9), la liquidazione coatta amministrativa (art. 14) e l’amministrazione straordinaria (art. 15).

Il delegante ha previsto anche di dover mettere mano al sistema dei privilegi (art. 10) e alle garanzie mobiliari non possessorie (art. 11).

Procedura di allerta. Ma la principale novità prevista dalla legge delega è senz’altro rappresentata dall’introduzione di una procedura di allerta – attribuita alle Camere di Commercio – finalizzata ad anticipare quanto più possibile l’emersione di una situazione di insolvenza (anche probabile) per poter essere “trattata” e “risolta” in maniera appropriata.

Si tratterà di una procedura non giudiziale e confidenziale di composizione assistita della crisi finalizzata a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori e che sarà affidata ad un organismo costituito presso ciascuna camera di commercio.

Una procedura cui accederà ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.

L’organismo sarà composto da almeno tre esperti e sarà attivato su istanza del debitore (ma non soltanto) ed avrà la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.

Ed infatti, l’organismo a seguito delle segnalazioni ricevute da creditori pubblici qualificati o su istanza del debitore, convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.

Una confidenzialità che, però, appare in qualche modo “temperata” dal momento che la delega chiede al Governo:

(a) di precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell’eventuale fase giudiziale;

(b) di prevedere che l’organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati dell’avvenuta presentazione dell’istanza di cui alla presente lettera;

(c) di prevedere che il collegio in caso di “fallimento” del tentativo (absit iniuria verbis), l’organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima.

Misure protettive del patrimonio. Durante questa fase – sul modello (seppur non coincidente dell’attuale art. 15 l. fall. – dovrà essere consentito al debitore di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l’adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d’ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti di cui alla lettera b) riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima.

Indizi della crisi. Un ruolo importante volto a far emergere il prima possibile i sintomi della crisi dovrà essere previsto in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alle società di revisione: dovranno avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi.

In quest’ottica dovranno giocare un ruolo importante anche i creditori pubblici qualificati (tra cui vi sono l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione): perderanno il privilegio loro accordato dal diritto sostanziale se non segnaleranno immediatamente il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

Misure premiali. Il legislatore dovrà prevedere anche misure premiali volte a far emergere in tempo la situazione di crisi. Misure che saranno sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale anche in materia di responsabilità penale (ove sussistente).

Prededuzioni e attivo della procedura. Da ultimo si segnala un passaggio della legge delega nella parte in cui chiede al Governo di ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure.