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Assegni nucleo familiare: computabilità dei trattamenti di famiglia

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Assegni nucleo familiare: computabilità dei trattamenti di famiglia

L’INPS ha chiarito la computabilità, nel reddito familiare, delle varie misure a sostegno della famiglia, al fine del riconoscimento e della determinazione del diritto all’ANF (Mess. INPS del 18 luglio 2019, n. 2767).

Tra le somme di sostegno alla natalità ci sono:

– il Premio alla nascita di 800 euro per le nascite o adozioni dal 1° gennaio 2017 (art. 1, comma 353, l. n. 232/2016);

– l’Assegno di natalità mensile per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017, confermato per il 2018 e 2019 (art. 1, commi 125-129, l. n. 190/2014);

– il Reddito di garanzia (art. 35, comma 2, l. Provinciale Trento n. 13/2007);

– il Contributo famiglie numerose (art. 6, comma 5, l. Provinciale Trento n. 1/2011);

– l’Assegno regionale per il nucleo familiare.

Sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo familiare, quindi non sono da considerare al momento della domanda di ANF.

Il beneficio dell’Assegno regionale per il nucleo familiare è catalogato come reddito esente (art. 34, comma 3, d.P.R. n. 601/1973), così come i contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento.

(Fonte: lavoropiu.info)

Qui il messaggio dellINPS del 18 luglio 2019, n. 2767