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Assegno sociale, innalzato il requisito anagrafico

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Assegno sociale, innalzato il requisito anagrafico

Requisiti. A partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, ex art. 3, commi 6 e 7, l. n. 335/1995, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, ex art. 19 l. n. 118/1971, e dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, ex art. 10 l. n. 381/1970, sarà pari a 67 anni (rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018).

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, le pensioni e gli assegni suddetti saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al 18° anno e fino al compimento del 67°.

Inoltre, sono da considerarsi “ultrasessantacinquenni” coloro i quali compiono i 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di assegno sociale.

Pertanto, i soggetti:

– qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;

– qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza e la pensione ai sordi.

(Fonte: lavoropiu.info)

Qui il messaggio dellINPS del 6 dicembre 2018, n. 4570.