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Assonime fa il punto sul trattamento dei dati personali del defunto

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Assonime fa il punto sul trattamento dei dati personali del defunto

I dati personali riferiti a defunti non rientrano di per sé nella portata della normativa a tutela dei dati personali. Per tale motivo il GDPR chiarisce che le proprie disposizioni non si applicano ai dati delle persone decedute, lasciando ai legislatori degli Stati membri la facoltà di introdurre disposizioni specifiche sul trattamento di tali dati.

Il legislatore italiano ha scelto di riempire lo spazio di discrezionalità riconosciutogli dal Regolamento UE 2016/679 con il d.lgs. n. 101/2018 confermando, da un lato, le condizioni per le quali i terzi possono esercitare i diritti dell’interessato con riferimento ai dati delle persone defunte e attribuendo, dall’altro, la facoltà di opporsi preventivamente a tale esercizio.

I diritti relativi ai dati del defunto e i soggetti legittimati ad esercitarli. Circa l’esercizio dei diritti relativi ai dati del defunto, il decreto stabilisce che sono soggetti legittimati coloro che hanno un interesse proprio o coloro che agiscono a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Pur riprendendo la disciplina anteriore alla riforma, l’insieme dei diritti fissati dal GDPR è più ampio e comprende i diritti di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, quello di opporsi al trattamento in ipotesi determinate e il diritto a non essere sottoposto a decisione fondate esclusivamente su trattamenti autorizzati.

Quando è precluso l’esercizio dei diritti? La vera novità della disciplina riguarda, in particolare, la preclusione all’esercizio dei diritti relativi ai dati personali del defunto.

Quest’ultima opera, in primis, in tutti i casi previsti dalla legge, ossia laddove una norma precluda espressamente a terzi di esercitare i diritti relativi ai dati personali del defunto, quale il caso di informazioni assoggettate a un regime di segretezza in ragione della tutela di preminenti interessi pubblici.

Secondariamente, la preclusione colpisce il caso in cui, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società di informazione, l’interessato abbia vietato espressamente l’esercizio dei diritti relativi ai propri dati personali da parte di terzi che potrebbero averne titolo. Tale volontà deve però essere espressa mediante dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata, deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata.

Ciò nonostante, il divieto posto dall’interessato non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dello stesso nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi, pertanto, l’operatore non può rifiutare al terzo l’accesso ai dati del defunto qualora lo stesso agisca a tutela dei suoi diritti patrimoniali o per far valere in giudizio i suoi interessi.