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Aste giudiziarie: le nuove richieste di iscrizione agli elenchi dei tribunali possono essere accettate

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Aste giudiziarie: le nuove richieste di iscrizione agli elenchi dei tribunali possono essere accettate

Il Guardasigilli ha voluto assicurare uniformità nell’interpretazione della nuova normativa ed uniformità di comportamento dei vari uffici giudiziari formalizzando alcune indicazioni operative da seguire nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5-bis, d.l. n. 59/2016, conv. in l. n. 119/2016.

Regime transitorio. La circolare dell’11 gennaio 2018 afferma che la Direzione Generale del Ministero «d’intesa anche con l’Ufficio legislativo – ritiene che, allo stato, sia possibile procedere a nuove iscrizioni nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), in quanto il comma 5 del citato art. 5-bis prevede che, anche successivamente all’emanazione del decreto ministeriale di cui al riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c. (e per un periodo di 12 mesi), “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione” del d.l. 3 maggio 2016, n. 59». Secondo tale disposizione «Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. […] Il presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi».

Fermo restando, dunque, che le operazioni di vendita possono essere legittimamente delegate ad uno dei professionisti iscritti negli elenchi tenuti presso i tribunali secondo le modalità previgenti, il Ministero apre anche alle nuove iscrizioni. Tale conclusione viene confermata anche dal fatto che, in ogni caso, decorso un anno dall’emanazione dell’atteso decreto ministeriale, la possibilità di essere nominati per i professionisti iscritti in questo periodo sarà subordinata «alla dimostrazione di aver assolto gli obblighi di prima formazione e, previa valutazione dell’apposita commissione istituita presso ciascuna corte di appello, all’iscrizione nell’elenco istituito presso ogni tribunale ai sensi del riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c.».