Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Attestazione necessaria per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Attestazione necessaria per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’

Attestazione necessaria per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’

Attestazione necessaria per i contratti a canone concordato “non assistiti”. È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 31/E, pubblicata in risposta ad un interpello il 20 aprile 2018. L’interpellante domanda se sia da considerarsi obbligatoria, in relazione ai contratti di locazione non assistiti, l’attestazione concernente la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo sottoscritto in sede locale.

L’Agenzia ha risposto osservando che la norma in argomento prevede «che per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali».

Obbligatorietà dell’attestazione. Dunque, per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni. Citando quanto espresso dal Ministero delle Infrastrutture con una nota del 6 febbraio 2018, l’Agenzia ha specificato ulteriormente: «l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate».

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate del 20 aprile 2018, n. 31/E