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Brevetti: accertamento negativo e onere della prova

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Brevetti: accertamento negativo e onere della prova

onere della prova | 28 Gennaio 2019

Brevetti: accertamento negativo e onere della prova

di Andrea Mazzaro – Avvocato

L’onere della prova regolato dall’art. 2697 c.c. non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto ‘fatti negativi’, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

(Tribunale di Roma, sez. XVII Civile, sentenza n. 120/19; depositata il 4 gennaio)