Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Brevi note sull’impatto economico dell’emergenza generata dalla pandemia covid-19 sulle procedure concorsuali che prevedono risanamento, continuità aziendale o esercizio provvisorio dell’impresa

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Brevi note sull’impatto economico dell’emergenza generata dalla pandemia covid-19 sulle procedure concorsuali che prevedono risanamento, continuità aziendale o esercizio provvisorio dell’impresa

Brevi note sull’impatto economico dell’emergenza generata dalla pandemia covid-19 sulle procedure concorsuali che prevedono risanamento, continuità aziendale o esercizio provvisorio dell’impresa

1. Premessa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio in questi giorni, ha confermato che ci troviamo alla presenza di una emergenza sanitaria mondiale. Trattandosi, quindi, di pandemia, l’emergenza non può che essere affrontata con regole che attengono ad un ordine mondiale.

Tra le prime raccomandazioni che sono state impartite ai cittadini, vi è quella di uscire di casa il meno possibile ovvero di non recarsi sul posto di lavoro.

Secondo una recentissima indagine del Cerved Industry Forecast, la diffusione del Covid-19 e le conseguenti misure volte al suo contenimento, potrebbe far perdere alle imprese italiane tra i 270 ed i 650 miliardi di euro di fatturato nel biennio 2020 – 2021.

La stessa indagine prevede che dal punto di vista settoriale gli impatti sarebbero molto diversificati: la previsione è di una perdita particolarmente consistente tra gli alberghi, le agenzie di viaggio, le strutture ricettive extra-alberghiere, i trasporti aerei, l’organizzazione di eventi, la produzione di rimorchi e allestimento di veicoli, i concessionari auto, che vedrebbero una riduzione di oltre un quarto dei propri ricavi. Viceversa, alcuni settori potrebbero invece beneficiare dell’emergenza: si prevede una crescita consistente per il commercio on line, per la distribuzione alimentare moderna e per gli apparecchi medicali.

Si riportano di seguito le tabelle con i settori più colpiti e quelli che invece potrebbero beneficiare dall’emergenza (fonte Cerved).

SETTORI CON LE PERFORMACE PEGGIORI (milioni di € tassi a/a)

2019

2020

2020/19

TRASPORTI AEREI

1.744

1.308

-25,0%

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

2.644

1.818

-31,3%

PRODUZIONE DI RIMORCHI ED ALLESTIMENTO DI VEICOLI

2.644

1.994

-24,6%

PARRUCCHIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA

507

394

-22,3%

ORGANIZZAZIONE DI FIERE E CONVEGNI

2.893

2.170

-25,0%

GESTIONE AEROPORTI

3.378

2.618

-22,5%

CONCESSIONARI AUTO E MOTOCICLI

60.890

45.972

-24,5%

AUTONOLEGGI

7567

5928

-21,7%

ALBERGHI

12.519

7.825

-37,5%

AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR

9.288

5.991

-35,5%

SETTORI CON LE PERFORMACE MIGLIORI (milioni di € tassi a/a)

2019

2020

2020/19

COMMERCIO ON LINE

4.327

6.707

55,0%

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE MODERNA

108.191

132.966

22,9%

INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTICI E MEDICALI

33.492

38.114

13,8%

APPARECCHI MEDICALI

6.941

7.649

10,2%

SPECIALITÀ FARMACEUTICHE

25.731

27.841

8,2%

MATERIE PRIME FARMACEUTICHE

4.375

4.703

7,5%

LAVANDERIE INDUSTRIALI

1.639

1.714

4,6%

CANTIERISTICA

9.728

10.118

4,0%

GAS INDUSTRIALI E MEDICALI

2.137

2.222

4,0%

PRODUZIONE ORTOFRUTTA

5.395

5.53

2,5%

Scopo degli scriventi è unicamente quello di porre all’attenzione del lettore la questione dell’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia restringendo, ulteriormente, il campo di indagine, alle procedure concorsuali in corso al momento della sua esplosione.

In particolare ci si è chiesto cosa accadrà alle procedure concorsuali, sia di natura liquidatoria che con continuità aziendale, in conseguenza del mutato panorama economico nonché di quelle, che ci si augura, potranno essere le misure fiscali e di aiuti alle imprese che dovranno, necessariamente essere adottate sia nella fase emergenziale che nella fase di ricostruzione posti crisi sanitaria che ci si augura, possa iniziare quanto prima. Nel momento redazione delle presenti note, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 18 del 17.3.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Da una prima lettura del decreto, emerge la completa mancanza di riferimenti specifici alle procedure concorsuali in corso (salvo che in relazione alla sospensione dei termini dei procedimenti giudiziari in corso e di cui agli artt. 83 e ss del medesimo decreto) e comunque, a parere degli scriventi, una sostanziale insufficienza dello stesso a fare fronte all’effettiva portata della crisi economica.

2. Le conseguenze della improvvisa crisi economica sulle procedure concorsuali liquidatorie aperte

In tale ambito gli scriventi intendono riferirsi al fallimento ovvero ai concordati preventivi liquidatori omologati, pendenti alla data dell’insorgenza della crisi emergenziale.

Almeno nell’immediato, non sembrano poter essere ravvisati particolari effetti, se non quelli riferibili ad un ragionevole e al momento non ancora quantificabile, ritardo nelle operazioni di liquidazione dei beni a causa delle circolari diramate dai vari Tribunali italiani che hanno imposto la sospensione delle procedure di vendita sino al termine dell’emergenza sanitaria.

Ovviamente, al momento, è plausibile ritenere che la crisi che deriverà da quest’ultima esplicherà i suoi effetti sull’economia reale e quindi sulla domanda, già in grave contrazione, di beni immobili con inevitabili riflessi sull’esito delle attività future di liquidazione da parte delle procedure concorsuali.

Ciò, sul piano giuridico, potrebbe manifestare riflessi, sulle tutele assegnate ai creditori dei concordati preventivi liquidatori, in tema di domanda di risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall..

Più in particolare è lecito attendersi, quantomeno per le imprese operanti nei settori maggiormente esposti al blocco economico imposto dall’esigenza di contenimento della diffusione della pandemia, un giudizio di irragionevolezza di una richiesta di risoluzione di concordato preventivo omologato e liquidatorio per mancato rispetto dei tempi di liquidazione dei beni e pagamenti dei creditori previsti dal piano, che non tenga conto del razionale allungamento dei tempi di realizzo dell’attivo a causa degli effetti economici negativi derivanti della emergenza sanitaria.

Non può escludersi, come, in fattispecie di tale genere, il debitore potrebbe invocare, come è stato osservato (G. Lazoppina, Coronavirus: impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza maggiore, in IlFallimentarista, 2020), l’art. 1256 cod. civ. che stabilisce che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Secondo gli scriventi, al contrario, non sembrano potersi ravvisare particolari effetti giuridici negativi (tranne quelli economici dovuti al possibile ritardo delle attività di liquidazione dei beni) sui fallimenti in corso, ad esclusione dei casi in cui nell’ambito dello stesso sia stato previsto ovvero è in corso l’esercizio provvisorio di cui all’art. 104 l.fall..

Di tale caso specifico aspetto si tratterà nel proseguo delle presenti note.

3. Le conseguenze della improvvisa crisi economica sulla procedure concorsuali con risanamento ovvero con esercizio di impresa

Nell’attuale contesto economico fortemente condizionato dal sostanziale fermo dell’attività di produzione ed erogazione dei servizi che interessa, come visto, numerosi comparti, nonché il sostanziale ristagno delle operazioni di import ed export, dovuto alla nota emergenza generata dalla diffusione al livello mondiale del virus Covid-19, una conseguenza, non del tutto trascurabile, peraltro a livello macroeconomico vista la crisi che, in ogni caso, attanaglia l’Italia, si registrerà sicuramente sul corretto e puntuale adempimento delle procedure che prevedono la continuità dell’impresa finalizzata al risanamento ovvero alla migliore allocazione dei beni dell’impresa stessa tra cui, certamente, l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. nonchè il concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis l.fall..

Ogni procedura che preveda il risanamento dell’impresa ovvero la continuità aziendale finalizzata al riequilibrio economico e patrimoniale, deve essere, obbligatoriamente basata, su di un ferreo e attendibile piano industriale.

In estrema sintesi il piano industriale dovrà indicare:

– La definizione e le caratteristiche principali del piano che dovranno essere: coerenza, attendibilità, sostenibilità economica patrimoniale e finanziaria;

– Le specifiche dell’azienda con opportuna premessa contenente:

– Descrizione dell’impresa;

– Tipologia e descrizione dei prodotti;

– Analisi del mercato di competenza e quindi dei potenziali competitor;

– Analisi delle strategie di marketing;

– Le strategie già attuate e i risultati:

– Le analisi riguarderanno anche le scelte di tipo finanziario oltre che industriale, e i risultati raggiunti. In caso di crisi, tale analisi, sarà particolarmente rilevante poiché servirà per comprendere le ragioni delle evidenti perdite economiche, i tempi entro i quali sono stati apportati eventuali correttivi, gli interventi di eventuali finanziamenti esterni ed i costi dei medesimi;

– Le strategie da attuare e il piano di azione:

– Analisi dei dati industriali ed intervento di miglioramento;

– Analisi dei dati economici ed intervento con azioni di eventuale risanamento nel rispetto degli impegni intrapresi con i terzi;

– Analisi degli assets patrimoniali e della loro utilità ai fini della continuità aziendale: eventuale dismissione dei cespiti non essenziali;

– Analisi dei flussi finanziari e rimodulazione eventuali delle fonti di finanziamento. L’intervento eventuale di terzi;

– Analisi della situazione debitoria e rimodulazione dei tempi di pagamento. In caso di accesso a procedure concorsuali tale fase coincide con l’allegazione del piano di ristrutturazione dei debiti nel rispetto nelle norme concorsuali e quindi di un prospetto di tipo esclusivamente di cassa ed allegato al piano industriale classico;

– Le modalità di controllo degli obbiettivi prefissati nel piano industriali (milestones).

– In caso di utilizzo del piano industriale a sostegno di procedure concorsuali (o comunque previste dalle norme improntate per la risoluzione della crisi di impresa) laddove previsto dalla legge, il piano dovrà essere soggetto ad attestazioni di tipo ordinario ovvero di tipo straordinario o specifico.

Limitando il campo di indagine ai piani industriali finalizzati al pagamento concorsuale dei debiti e quindi al trattamento dei creditori utilizzando risorse scaturenti dalla continuità aziendale, è di tutta evidenza che tali piani nonché le attestazioni conseguenti, quantomeno sotto il profilo della fattibilità, alla luce degli accadimenti delle ultime settimane, potrebbero divenire inattuabili ed a concreto rischio di risoluzione per inadempimento. Il rischio, ad esempio, di generare flussi finanziari negativi e quindi, debiti ulteriori di natura prededucibile, è molto elevato.

Nella prassi osservata negli ultimi anni, infatti, i piani industriali prevedono delle marginalità quantomeno costanti e, normalmente, in crescita nel corso del tempo al fine di poter procedere non solo alla copertura dei costi correnti, ma anche alla generazione di flussi finanziari necessari al pagamento dei debiti concorsuali così come previsto, ad esempio, in una proposta concordataria.

Si potrebbe, ad esempio, immaginare i margini reddituali solitamente previsti come nella tabella che segue.

I margini, si ricorda, hanno il compito essenziale di generare effetti patrimoniali positivi e quindi liberare i cosiddetti flussi di cassa necessari a fare fronte agli impegni assunti con i propri stakeholders, in alcuni casi come quello del concordato preventivo in continuità ex art. 186 l.fall., nel rispetto delle norme di pari trattamento dei creditori, ovvero in forza di più e separati contratti, come avviene in presenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. o in presenza dei piani attestati di risanamento ex art. 67 lett. d) l.fall..

Una contrazione dei margini operativi netti, pertanto, imporrebbe un danno finanziario per gli stakeholders interessati dai piani di pagamento con effetti devastanti sugli accordi assunti e sul tessuto economico del Paese.

A seguito di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza, come l’emergenza sanitaria costituisce un grave elemento di varianza sulle previsioni svolte nei piani industriali in corso e quindi sull’esito delle proposte rivolte ai creditori e da questi accettate.

In particolare, stante il sostanziale fermo dell’attività economica, i ricavi e la conseguente marginalità dell’impresa, subiranno una sensibile, quanto repentina, riduzione che comporterà, se non altro, un allungamento dei tempi per la soddisfazione del ceto creditorio rispetto a quanto previsto nei piani già predisposti.

I margini reddituali esposti nella precedente tabella, a seguito della crisi economica conseguente all’emergenza generata dalla diffusione del virus Covid-19, potrebbero modificarsi secondo lo schema che segue:

La tabella evidenzia come l’indice di marginalità reddituale subisca delle evidenti variazioni sia a livello di risultati economici attesi che a livello di tempistiche e, quindi, di allungamento, del piano industriale. Nella tabella si è ipotizzato un allungamento connesso alle tempistiche necessarie per uscire dalla crisi, di anni 4.

Soffermandoci fini delle presenti note al concordato preventivo (i piani di ristrutturazione dei debiti omologati e i piani attestati, come ben si comprenderà, infatti, pongono, perlopiù, problemi di carattere aziendale e solo marginalmente di natura giuridica), la crisi che come già accennato riguarda buona parte dei comparti economici, si riflette inevitabilmente sulle procedure di concordato preventivo con continuità ovvero sui fallimenti che comprendono la continuazione dell’impresa ex art. 104 l.fall..

Laddove il sostanziale blocco dell’attività economica avrà quale conseguenza l’inadempimento, quantomeno sotto il profilo del tempo necessario al pagamento delle percentuali di soddisfo previste in favore dei creditori, non può escludersi il concreto rischio della conseguente risoluzione della procedura di concordato preventivo.

Nel caso, invece, dell’esercizio provvisorio in ambito di procedura fallimentare, il danno potrebbe concretizzarsi, nella peggiore delle ipotesi, nell’aggravamento del passivo concorsuale.

4. I possibili rimedi

4.1. Concordati preventivi

I possibili rimedi per ovviare all’impatto derivante dalla improvvisa crisi economica sulla fattibilità dei piani di concordato preventivo in continuità aziendale sono differenti a seconda dello stato in cui si trova la procedura.

4.1.1 Le procedure di concordato con riserva

Come noto nel concordato “prenotativo” o “con riserva”, il debitore ha presentato un ricorso con cui ha chiesto al Tribunale competente di accedere alla procedura di concordato preventivo avendo termine per esibire il relativo piano, la proposta, la relazione del professionista e gli altri documenti.

Nel momento in cui il Tribunale abbia accordato detto termine, gli effetti della crisi sanitaria non dovrebbero comportare particolari problemi per la redazione del piano stante la possibilità di prevederne l’impatto sui ricavi e le conseguenti marginalità necessarie sia alla copertura dei costi correnti che ai flussi finanziari necessari alla soddisfazione dei creditori.

Ovviamente stante l’attuale fase di incertezza legata anche ai tempi della ripresa dell’apparato produttivo del Paese ed alla conseguente ripresa dei consumi, non può escludersi che sarà necessario un prolungamento dei termini accordati dal Tribunale su richiesta della società.

Peraltro il D.L. n. 18 del 17.4.2020 ha introdotto la sospensione delle udienze e la proroga dei termini processuali peri il periodo intercorrente tra l’8.3.2020 e il 15.4.2020.

In merito, inoltre, sono già intervenute pronunce di merito (cfr. Tribunale di Forlì, 10.3.2020, sezione fallimentare, Pres. D.ssa Rossella Talia, Giudice relatore d.ssa. Barbara Vacca) che hanno ritenuto applicabile l’art. 1 del D.L. n. 11/2020 con conseguente prolungamento d’ufficio dei termini in argomento.

4.1.2. Le procedure di concordato in cui sono stati depositati il piano e l’attestazione

Ben altro effetto della crisi sanitaria, rischia di registrarsi, invece, nelle procedure di concordato in cui il piano di concordato e la relativa attestazione è già stata presentata, con delle conseguenze che sono differenti a seconda dello stato in cui si trova la procedura.

In particolare si avranno effetti differenti a seconda che la procedura si trovi ancora in riserva, vale a dire quando ancora il Tribunale non si è espresso sull’ammissibilità del concordato ovvero sia stata ammessa oppure, ancora, si trovi nella fase successiva alla sua omologazione e, quindi, il concordato preventivo sia in corso di esecuzione.

Nel primo caso si ritiene che il Tribunale, stante l’improvviso mutamento del quadro economico generale, dovrebbe procedere ad una richiesta di aggiornamento del piano di concordato ed alla conseguente integrazione della relazione di attestazione.

Nel secondo caso, ovvero quando la procedura sia stata ammessa ma non sia stata ancora omologata, il commissario giudiziale dovrebbe procedere alla richiesta del differimento dell’adunanza dei creditori, affinchè l’imprenditore possa procedere alla presentazione di un piano di concordato che possa tenere conto del mutato quadro economico generale al fine di sottoporre ai creditori una proposta più attinente all’effettiva situazione economica dell’azienda in crisi.

Ciò anche al fine di consentire al commissario giudiziale stesso di poter formulare, con cognizione di causa, le proprie motivate conclusioni circa la fattibilità economica della procedura di concordato.

Non è da escludersi la presenza di criticità nel caso in cui la proposta originaria sia stata approvata dai creditori ma non ancora omologata dal Tribunale. In tale evenienza, qualora siano decorsi i termini per la presentazione del parere ex art. 180 l.fall., il commissario giudiziale potrebbe fare presente le eventuali criticità derivanti dal mutato quadro economico generale nel mercato di riferimento dell’impresa; infatti malgrado sia stato sostanzialmente riconosciuto che la valutazione di fattibilità economica del piano di concordato preventivo debba spettare al ceto creditorio, che, nel caso di specie, si è già espresso, gli accadimenti economici in analisi motiverebbero, a giudizio degli scriventi, una revisione dei convincimenti formatisi per gli organi del concordato in quanto tali accadimenti appaiono di ingente rilevanza. A tale proposito si è già rilevato (cfr. sopra) che alcuni comparti economici potrebbero non subire, almeno nell’immediato, pesantissime ripercussioni dall’improvvisa crisi.

Anzi potrebbero addirittura beneficiare dell’emergenza in termini di fatturato; ci si riferisce in particolare alle aziende operanti nel settore sanitario ed a quelle operanti in quello alimentare nonché nel commercio on line. Con riferimento alle prime, ad esempio, è noto che le farmacie e le parafarmacie, che nel corso degli ultimi esercizi hanno sofferto più di altri settori la crisi economica, come risulta dalle molteplici procedure concorsuali che le hanno riguardate, nell’attuale contesto invece non dovrebbero subire contrazioni dei ricavi né dei margini reddituali.

Al contrario le aziende operanti nel settore turistico alberghiero rischiano di vedere azzerati i ricavi con prospettive di ripresa sicuramente neppure ipotizzabili nel breve periodo stante un crollo delle prenotazioni che potrebbe protrarsi per lungo tempo in considerazione della diffusione a livello mondiale dell’epidemia, della paura generalizzata da parte delle persone negli spostamenti anche solo nazionali e dalla necessità, una volta superata l’emergenza, di riadattarsi, con lentezza, alle ordinarie abitudini quotidiane.

Nel terzo caso, in presenza di procedure di concordato preventivo già omologate, il commissario giudiziale nel corso delle relazioni informative periodiche, dovrà verificare le conseguenze della crisi economica sia sotto il profilo dei tempi di adempimento della proposta che sulle possibili variazioni delle percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio al fine di appurarne e riferire ai creditori con dettaglio in merito.

In tale ambito, peraltro, sarà difficile che possano essere rispettati tempi di adempimento della proposta con il conseguente rischio della richiesta di risoluzione da parte dei creditori, rimettendo ai Tribunali la verifica, al caso concreto, del presupposto di cui all’art. 186 comma 2, l.fall..

Nel caso in cui il concordato sia stato omologato, sarà necessario, per tutte le parti coinvolte, e quindi anche dei Tribunali che potranno essere chiamati a decidere su possibili istanze di risoluzione ex art. 186 l.fall, tenere in doveroso conto il quadro economico venutosi a creare in forza di un fatto, evidentemente, straordinario e, quindi, valutarne le conseguenze in relazione alle mutate condizioni del piano di concordato preventivo e dei reali comportamenti tenuti dagli esecutori dello stesso.

4.2 Fallimenti con esercizio provvisorio

L’art. 104 l.fall. stabilisce che se dalla interruzione dell’attività a seguito del fallimento può derivare un grave danno ai creditori, il Tribunale può autorizzare l’esercizio provvisorio.

Si tratta quindi di uno strumento conservativo del patrimonio volto a non pregiudicare il valore dell’avviamento dell’impresa che potrebbe essere irrimediabilmente compromesso dall’immediata cessazione dell’attività. Ci si riferisce, ad esempio, alle aziende operanti nel settore turistico ricettivo laddove la cessazione dell’attività comporterebbe una svalutazione degli asset, ed alle aziende operanti nel settore sanitario in cui si incorrerebbe nella decadenza dell’autorizzazione amministrativa trattandosi di attività di pubblica utilità.

Nel corso dell’esercizio provvisorio la gestione del curatore deve essere improntata a principi di efficienza ed economicità attesa anche la natura prededucibile dei debiti contratti dall’amministrazione fallimentare nel corso dell’attività.

Nel mutato quadro economico generale, il curatore dovrà pertanto redigere un vero e proprio piano industriale con le caratteristiche sopra indicate che possa garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’azienda al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori e consentire la migliore liquidazione di un’importante asset dell’attivo fallimentare, ma anche di non rischiare di aggravare lo stato passivo del debitore fallito.

In tale contesto dovrà tenere conto anche delle agevolazioni in materia di impiego del lavoro e in materia che sono scaturite (e ci sia augura potranno essere sensibilmente implementate) dai decreti emergenziali varati dal Governo per fare fronte alla emergenza sanitaria.

In ogni caso, in presenza di esercizio provvisorio in corso, si rende obbligatoria la rivisitazione, immediata ed accurata, dei parametri aziendali e dei rendimenti dell’impresa, sottoponendo gli stessi, ad urgenti stress test e chiedendo, laddove possibile, l’accesso alle agevolazioni previdenziali, fiscali e bancarie previsti dai suddetti decreti.

5. Conclusioni

Quanto sta accadendo nelle ultime settimane ed i cui effetti si protrarranno, plausibilmente, per lungo tempo, imporrano un’integrale e approfondita revisione dei principi economici e patrimoniali di redazione dei piani industriali nonché una radicale modifica di quelli in corso.

In tale ultimo ambito, quello che sta accadendo, potrà essere un’occasione unica ed insostituibile, per adottare uno degli elementi costituenti ed imprescindibili del piano industriale: gli indici di controllo della sua attuazione.

In altri termini, quella che si prospetta per gli operatori è un’occasione irrinunciabile per validare i parametri di controllo introdotti nel piano industriale a suo tempo redatto, per adottarne le misure necessarie ivi compresi modelli di riforma proprio degli indici di controllo.

Da tale attività dovrà scaturire un piano industriale altamente e profondamente revisionato che dovrà indicare:

1. l’impatto della crisi sul mercato di riferimento dell’azienda non solo in termini di ricavi ma anche di costo (si può presumere che in certi settori i costi possano diminuire);

2. i tempi necessari al ripristino della marginalità necessaria alla copertura dei costi ordinari di gestione ed alla soddisfazione del ceto creditorio (quindi allungamento dei tempi);

3. eventuale impatto sulla percentuale di soddisfo ai creditori: in tali casi si dovranno valutare soddisfazioni diverse in tempi anch’essi diversi e, laddove possibile, (per esempio, nel caso di piani attestati ex art. 67 l.fall. già a suo tempo accettati dai creditori) sottoporre agli stessi creditori il nuovo piano industriale.

Sulla base dei nuovi o rettificati piani industriali, valutare l’esigenza di una nuova attestazione nonché l’accesso immediato, laddove possibile, ad una nuova e più utile procedura concorsuale anche di tipo liquidatorio ove emergesse l’inattuabilità dei profili ed aspettative di risanamento esposte nei piani industriali. In merito, ci si augura che il legislatore delegato che cura la rivisitazione nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, tenga conto di tale emergenza ed oltre al rinvio già adottato relativamente all’entrata in vigore delle procedure di allerta, introduca normative idonee alla trasformazione agile e il più possibile indolore, di procedure in continuità in essere in altre e più idonee di tipo liquidatorio ovvero indichi criteri validi e testati per la rivisitazione delle procedure in continuità in essere.

(Fonte: ilfallimentarista.it)

Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus