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Chi ha ricoperto il ruolo di commissario d’esame non può essere eletto consigliere dell’ordine nella tornata elettorale successiva alla cessazione del ruolo

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Chi ha ricoperto il ruolo di commissario d’esame non può essere eletto consigliere dell’ordine nella tornata elettorale successiva alla cessazione del ruolo

professione forense | 05 Febbraio 2021

Chi ha ricoperto il ruolo di commissario desame non pu essere eletto consigliere dellordine nella tornata elettorale successiva alla cessazione del ruolo

di Alessandro Villa – Avvocato cassazionista

L’art. 47 della Legge n. 247/12, non abrogata dalla novella di cui alla Legge n. 113/17, statuisce che il commissario d’esame non può ricoprire la carica di consigliere dell’ordine nel corso della tornata elettorale successiva alla cessazione del ruolo. L’iscrizione all’Ordine degli avvocati è condizione necessaria e sufficiente per la proposizione del reclamo elettorale. L’art. 59 del Regio Decreto n. 37/34 non si applica ai ricorsi elettorali ma solo ai procedimenti di natura disciplinare.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 2606/21; depositata il 4 febbraio)