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Concordato preventivo e credito prededucibile: la parola alle Sezioni Unite

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Concordato preventivo e credito prededucibile: la parola alle Sezioni Unite

crisi dimpresa | 26 Aprile 2021

Concordato preventivo e credito prededucibile: la parola alle Sezioni Unite

di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia

La prima sezione Civile della Corte di Cassazione, stante il contrasto di giurisprudenza esistente in materia, ritiene di rimettere alla Sezioni Unite della Cassazione una serie di questioni sulla prededucibilità del credito del professionista per l’attività svolta nell’ambito di un concordato preventivo e, in particolare: a) se debba essere ribadito che la prededuzione non trova fondamento nel presupposto della occasionalità ma in quello della funzionalità e/o della espressa previsione legale, e se, in particolare, il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l’utilità della prestazione del professionista; b) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche ad altri professionisti comunque intervenuti nell’attività; c) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell’ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria n. 10885/21; depositata il 23 aprile)