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Congedo di paternità: proroga e ampliamento

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Congedo di paternità: proroga e ampliamento

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo sperimentale obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti (art. 4, c. 24, lett. a), l. n. 92/2012) si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (art. 1, c. 342, lett. a), L. 160/2019).

Inoltre, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, a 7 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore (art. 1, c. 342, lett. b), L. 160/2019).

Le domande devono essere presentate secondo le modalità previste per gli scorsi anni (Circ. INPS 14 marzo 2013 n.40): sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS (secondo le istruzioni fornite con il Mess. INPS n. 12129/2013), mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’INPS (la comunicazione all’Istituto sarà perfezionata dal datore, attraverso il flusso UNIEMENS: Mess. INPS 18 aprile 2013 n. 6499).

È prorogata anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulterioregiorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di congedo di maternità spettante a quest’ultima. Le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo seguono le istruzioni già fornite in precedenza (Circ. INPS 14 marzo 2013 n.40).

(Fonte: mementopiu.it)

Qui il messaggio INPS del 21 febbraio 2020, n. 679