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Coronavirus: lavoratori a rischio. Azienda obbligata a fornire mascherina, guanti e gel

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Coronavirus: lavoratori a rischio. Azienda obbligata a fornire mascherina, guanti e gel

L’emergenza vissuta a causa del Covid-19, meglio noto come coronavirus, rende ancora più stringenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. E ciò vale anche per i lavoratori autonomi, come, ad esempio, i cosiddetti riders, cioè uomini e donne che effettuano consegne a domicilio di alimenti e pietanze già pronte.

Esemplare il provvedimento emesso a Firenze, provvedimento con cui si è ordinato a una società di consegnare a un rider i necessari dispositivi di protezione individuale, cioè mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino. (Tribunale di Firenze, decreto del 1° aprile 2020)

Rider. Ad adire le vie legali è un uomo che, a seguito di iscrizione nella piattaforma gestita da una società, svolge attività di rider con il recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società e in favore di clienti della piattaforma. Obiettivo del lavoratore è ottenere dalla società adeguati strumenti per proseguire la propria attività in condizioni però di sicurezza, tenendo presente lo spauracchio rappresentato dal coronavirus.

La specifica richiesta rivolta alla società si è rivelata un buco nell’acqua. Molto più fruttuosa, però, l’azione legale, poiché i giudici del Tribunale di Firenze ritengono doveroso che al rider venga dato modo di tutelare la propria salute durante il lavoro.

In premessa i giudici sottolineano che «pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro pare ricondursi a quelli, disciplinati dall’art. 2 d.lgs. 81/2015, per i quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente». In aggiunta, poi, viene osservato che «alla tipologia del rapporto in esame, per le modalità del suo svolgimento, può richiamarsi la disciplina prevista per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali» e finalizzata a stabilire «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali».

Invece, in questo caso, la società, nonostante le richieste in tal senso del lavoratore, «non ha messo a sua disposizione dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa società ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica».

Protezione. Per i giudici del Tribunale è evidente l’abuso compiuto dalla società, in quanto è evidente «il pregiudizio imminente ed irreparabile» per il rider, anche perché «la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il lavoratore, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute». E in questa ottica viene aggiunto che «la natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento».

Necessario, quindi, fare in fretta, e per questo viene ordinata alla società «la consegna al lavoratore dei seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino».

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