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Cosa si intende per ‘nuove prove’ ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revisione?

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Cosa si intende per ‘nuove prove’ ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revisione?

mezzi di prova | 28 Aprile 2020

Cosa si intende per nuove prove ai fini dellaccoglimento dellistanza di revisione?

di La Redazione

In tema di revisione ex art. 630, lett. c), c.p.p., si intendono “nuove prove” non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad esse, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio oppure acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purchè non siano state dichiarate inammissibili o superflue dal giudice.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 12996/20; depositata il 27 aprile)