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Dal CSM le linee guida per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica

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Dal CSM le linee guida per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica

Tutela preventiva della vittima. Preso atto del drammatico aumento dei reati in materia di violenza di genere contro le donne e di violenza domestica, il CSM ha ritenuto necessario intervenire nuovamente (v. delibere dell’8 luglio 2009 e 12 marzo 2014), in qualità di garante del buon funzionamento della giustizia, per promuovere soluzioni organizzative e modalità operative idonee a implementare l’efficacia dell’intervento giurisdizionale e conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore, muovendosi in un prospettiva non solo repressiva ma di tutela preventiva della vittima.

In particolare dopo la sentenza della Corte Edu, Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, ric. 41237/14, con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il Consiglio ha avviato, presso la VII Commissione, una pratica volta a elaborare delle linee guida e diffondere le buone prassi relative ai procedimenti in materia di violenza di genere e domestica, anche allo scopo di allineare l’intervento giurisdizionale in questo settore agli standard sovranazionali.

Misure multisettoriali. Con specifico riferimento alle strategie di intervento per le vittime di tali delitti, il CSM muove «dalla consapevolezza che il fenomeno della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica interseca una molteplicità di piani – culturale, sociologico, delle politiche assistenziali, repressivo –, dal che consegue che una riposta statuale che ambisca ad essere realmente efficace, in una necessaria ottica preventiva, richiede misure multisettoriali, in assenza delle quali l’intervento giurisdizionale, che pur continua a rivestire un ruolo centrale, può risultare non risolutivo». In un sistema incentrato sulla persona dell’indagato/imputato e volto a contenere il rischio di recidiva è necessario che i fatti siano accertati con un elevato grado di probabilità o certezza, ne discende dunque l’inevitabile conseguenza che le violenze – spesso non denunciate – giungano a tragici epiloghi in assenza dell’intervento giurisdizionale ovvero che questo, pur a fronte di denunce, risulti tardivo a causa dei tempi fisiologici che richiede il vaglio investigativo della notizia di reato.

In questo quadro risulta di fondamentale importanza una magistratura in grado di attivarsi spontaneamente al fine di «supplire a carenze normative e finanziarie, per promuovere utili forme di collaborazione interne al sistema di giustizia nonché un lavoro di rete sul versante esterno, ricercando alleanze e raccordi con tutti gli altri operatori pubblici e del Terzo settore, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione necessaria per fornire effettiva protezione alle vittime dei reati e rafforzare la tempestività ed efficacia della risposta giudiziaria».

Alla luce di ciò e nel rispetto delle fonti nazionali e sovranazionale, il CSM ha redatto i criteri organizzativi volti a:

a) riservare la trattazione dei procedimenti relativi all’area della violenza di genere e domestica a magistrati specializzati e, per le attività di indagine, a personale di polizia in possesso di analoga specializzazione;

b) includere gli stessi procedimenti tra quelli a trattazione prioritaria, con riduzione al minimo dei tempi di esaurimento delle varie fasi processuali;

c) realizzare forme di intervento integrato con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza e i soggetti del Terzo settore attivi sul territorio.

(Fonte: ilpenalista.it)