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Decreto Ristori quater: ambito di applicazione della sospensione dei contributi di dicembre

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Decreto Ristori quater: ambito di applicazione della sospensione dei contributi di dicembre

Il Decreto Ristori quater ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 (art. 2, c. 1, 2 e 3, DL 157/2020) e l’INPS ha provveduto a fornire le indicazioni generali sull’ambito di applicazione della disposizione (Circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 145).

La sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

– hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

– hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020;

– hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

I versamenti in scadenza a dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019, per i quali non è richiesta la verifica della diminuzione del fatturato (art. 2, c. 2, DL 157/2020).

La sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020 si applica a prescindere dai requisiti dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato inoltre:

– soggetti presenti nel territorio dello Stato che esercitano attività economiche sospese aventi codici ATECO presenti nell’All. 1 Circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 145;

– soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazione (All. 2 Circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 145) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse);

– soggetti che operano nei settori economici individuati nell’ All. 3 Circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 145 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse);

– soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (All. 4 Circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 145) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse.

Gli ambiti territoriali sono stati così individuati al 26 novembre 2020 dalle relative ordinanze del ministero della Salute:

– zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;

– zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le variazioni intervenute successivamente al 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.

La disposizione non opera rispetto:

– alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione prevista dal Decreto Rilancio (artt. 126 e 127 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) e dal Decreto Agosto (art. 97 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020) dei versamenti sospesi ai sensi, rispettivamente, del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio;

– al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 (art. 42 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020).

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la circolare dellINPS del 14 dicembre 2020, n. 145