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Deposito telematico: l’atto si intende accettato quando si genera la ricevuta di avvenuta consegna

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Deposito telematico: l’atto si intende accettato quando si genera la ricevuta di avvenuta consegna

pct – giurisprudenza | 30 Luglio 2019

Deposito telematico: latto si intende accettato quando si genera la ricevuta di avvenuta consegna

di La Redazione

In base al comma 7 dell’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012), il deposito telematico dell’atto si ha come avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza n. 20431/19; depositata il 29 luglio)