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Difensore allega il modulo di deposito sbagliato: errore scusabile se avvenuto nei primi mesi del PAT

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Difensore allega il modulo di deposito sbagliato: errore scusabile se avvenuto nei primi mesi del PAT

Lo ha stabilito il TAR Lazio con ordinanza n. 4727/18, depositata il 30 aprile.

La vicenda. Nel corso di un procedimento relativo all’annullamento di una determinazione dirigenziale, parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati.

Il difensore dell’Associazione ricorrente, infatti, aveva confidato del corretto perfezionamento nel deposito sulla base dell’oggetto del messaggio PEC ricevuto dopo il secondo tentativo effettuato e di essersi accorto soltanto inviando l’istanza di fissazione dell’udienza della mancanza nel fascicolo dei motivi depositati.

Errore scusabile. Il TAR Lazio ritiene che, nonostante il mancato deposito sia stato causato dall’allegazione alla PEC di un modulo riguardante un altro ricorso, deve considerarsi il fatto che il difensore non abbia rilevato l’errore confidando nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata che si riferiva all’avvenuta registrazione del deposito.

Pertanto, il Collegio, ravvisando nell’errore i requisiti della scusabilità (ex art. 37 c.p.a.) in quanto verificatosi a pochi mesi dall’avvio del PAT e, quindi, in una fase in cui deve ammettersi la mancanza di dimestichezza degli avvocati con le nuove modalità di gestione degli adempimenti processuali, ha accolto l’istanza di rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati.

(Fonte: ilprocessotelematico.it)