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Elenco unico difensori d’ufficio: il CNF integra il regolamento con deroghe ai requisiti

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Elenco unico difensori d’ufficio: il CNF integra il regolamento con deroghe ai requisiti

Con delibera assunta lo scorso 20 marzo 2020, il CNF ha integrato il «Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio» con una nuova previsione finalizzata a ridurre il numero delle udienze penali e dei crediti formativi necessari per l’inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio nell’anno 2020, e ai fini della permanenza nello stesso per l’anno 2021.

Art. 16 “ipotesi di deroga”. La nuova disposizione, inserita nel regolamento per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria in atto che ha inevitabilmente comportato una minore partecipazione degli avvocati a udienze ed eventi formativi, specifica i casi in cui è prevista la riduzione dei requisiti necessari per l’inserimento e la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio. In particolare, il nuovo art. 16 rubricato “ipotesi di deroga” prevede che in caso di emergenze straordinarie alle quali consegua la sospensione dell’attività giudiziale degli avvocati:

– «il requisito di cui all’art. 4, comma 1-bis nonché di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 6, comma 1-bis, è da intendersi ridotto della metà e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p.»;

– «il requisito di cui all’art. 14-bis, comma 1, lettera a), e 14-ter comma 1) lettera c), è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare la partecipazione ad una sola udienza, anziché 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p. anziché 3»;

– «il requisito dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, di cui all’art. 5, comma 1, ultimo periodo, e di cui all’art. 14-bis, comma 1, lettera b), si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere conseguito n. 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie».

La disposizione prevede anche che tali deroghe si applicano alle domande di iscrizione e permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e nella lista dei difensori d’ufficio dinanzi la Corte di Cassazione, che saranno presentate nell’anno durante il quale l’emergenza straordinaria si è verificata, nonché nell’anno successivo ma con riferimento ai requisiti dell’anno precedente.

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Qui la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20 marzo 2020