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Fiscalità internazionale, nuovi chiarimenti dalle Entrate

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Fiscalità internazionale, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Due nuove risposte rese dall’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, forniscono chiarimenti in merito alla doppia imposizione con gli Stati Uniti d’America e con il Lussemburgo.

Doppia imposizione Italia-USA. Con la risposta n. 26 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’insegnante, soggetto residente in USA ed iscritta all’AIRE dall’8 novembre 2017, in relazione all’annualità 2017, deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli USA sebbene tale reddito sia esente da imposizione negli USA a ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 20/2009. Per le Entrate tale norma “stabilisce l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni relative all’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (nella fattispecie in esame gli USA)” e “impedisce di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività in argomento”.

Doppia imposizione Italia-Lussemburgo. La risposta n. 25 riguarda il caso di un soggetto che lavora e risiede in Lussemburgo dove applica un regime di tassazione con aliquota fissa e classificato come single (classe 1- più elevata come percentuale), in quanto la famiglia risiede in Italia. La moglie, residente in Italia, insieme al figlio, ha indicato quest’ultimo a carico al 100%, essendo classificato il padre in Lussemburgo come single senza figli a carico, visto che la sua famiglia è residente in Italia. Una soluzione bocciata dalle Entrate: la detrazione per figli a carico, come spiegato nella risposta, è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. “Pertanto – si legge nella Risposta – in mancanza di una disposizione che preveda specifici criteri per l’ipotesi in cui uno dei genitori non separato sia fiscalmente residente all’estero, nel caso in questione, anche se l’istante fosse fiscalmente residente all’estero, la ripartizione della detrazione prevista per il figlio a carico spetterà alla madre nella misura del 50 per cento, a meno che la medesima non percepisca un reddito complessivo di ammontare più elevato del marito”.

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 5 ottobre 2018, n. 25

Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 5 ottobre 2018, n. 26