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Giustizia Tributaria: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto

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Giustizia Tributaria: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto

Il Direttore Generale delle Finanze, lo scorso 11 novembre, ha firmato il decreto che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, come previsto dell’art. 16, c. 4, della l. n. 136/2018 e dall’art. 27 del decreto Ristori.

Il decreto precisa che le udienze a distanza devono essere svolte mediante collegamenti da remoto, utilizzando la piattaforma Skype for Business. I collegamenti sono effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto, in modo da assicurare effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto.

La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo PEC.

Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia all’indirizzo PEC della parte una seconda comunicazione contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.

Se il collegamento da remoto non dovesse funzionare, il Presidente sospende l’udienza e, ove sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa.

Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Ove non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

(Fonte: ilprocessotelematico.it)

Qui il decreto del Direttore Generale delle Finanze dellscorso 11 novembre 2020