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Guida alla lettura delle disposizioni del decreto Cura Italia in materia di codice della strada

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Guida alla lettura delle disposizioni del decreto Cura Italia in materia di codice della strada

Per quanto qui rileva, il decreto, in vigore dallo stesso 17 marzo 2020, nel Capo I (trattasi in realtà di un unico capo) del Titolo V, stabilisce Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19 – Covid-19? – che prevedono soluzioni non sempre cristalline e perspicue.

Con la presente guida s’intende fornire uno strumento d’analisi e orientamento alle disposizioni che ineriscono il codice della strada ai tempi dell’emergenza. L’art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone), al comma 4, prevede che, “in considerazione dello stato di emergenza nazionale”, la circolazione di tutti i veicoli da sottoporre entro il 31/7/2020 a:

– accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 c.d.s.);

– visita e prova per modifiche alle caratteristiche costruttive (art. 78 c.d.s.);

– revisione (art. 80 c.d.s.);

– è consentita fino al 31/10/2020.

L’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), stabilisce:

– al comma 1, che i termini di tutti i procedimenti amministrativi sono sospesi dal 23/2/2020 al 15/4/2020. Conseguentemente, le PP.AA. sono chiamate ad adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”. Si ritiene rientrino nella previsione anche i termini per la presentazione e la decisione del ricorso al Prefetto, previsti dagli artt. 203 e 204 c.d.s.;

– al comma 2, che la validità della patente – quale provvedimento di abilitazione (autorizzazione tecnico-amministrativa) che attesta in capo al titolare l’idoneità alla guida – in scadenza tra il 31/1/2020 e il 15/4/2020, è estesa fino al 15/6/2020.

L’art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento), prevede, invece, che la validità della patente quale documento di riconoscimento equipollente al documento d’identità (sul combinato disposto degli artt. 1 c. 1 lett. d) e 35, comma 2, d.P.R. 28/12/2000 n. 445) in scadenza dal 17/3/2020 è prorogata, salvo che per l’espatrio, al 31/8/2020.

L’art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale), stabilisce:

– al comma 1, che, “al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus …, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali”, dal 17/3/2020 al 30/6/2020, in sede di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 201 c.d.s., l’operatore postale proceda alla consegna dell’atto mediante accertamento della presenza del destinatario o di altro consegnatario legittimato al ritiro, senza raccoglimento della firma, con immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato dal destinatario. La firma è apposta dall’agente postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la specifica modalità di recapito;

– al comma 2, che “considerati l’evolversi della situazione epidemiologica … e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia”, dal 17/3/2020 al 31/5/2020, in via eccezionale e transitoria, la riduzione del 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, di cui all’art. 202 c.d.s., è estesa al pagamento effettuato (non solo entro 5 giorni) ma fino a 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Tale misura potrà essere ulteriormente estesa con d.P.C.M.

In conclusione, merita particolare menzione l’art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), che prevede:

– al comma 1, il blocco totale delle udienze dal 9/3/2020 al 15/4/2020 (37 giorni), con rinvio d’ufficio a data successiva. Vi rientrano anche le udienze relative al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all’art. 204-bis c.d.s. regolato dall’art. 7 d.lgs. 1/9/2011 n. 150, e di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, di cui all’art. 205 c.d.s. regolato dall’art. 6 d.lgs. 1/9/2011 n. 150;

– al comma 2 stabilisce, per la stessa durata, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Sono pertanto sospesi, i termini stabiliti “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio …, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”. Ove il decorso del termine cominci durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine di detto periodo. In caso di termini computato a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Vi rientrano, quindi, i termini previsti: dai commi 3 e 7 del citato art. 7 d.lgs. 150/2011, per la proposizione del ricorso e per il deposito degli atti da parte della P.A.; dai commi 6 e 8 del citato art. 6 d.lgs. 150/2011, per la proposizione del ricorso e per il deposito degli atti da parte della P.A.; nonché dagli artt. 416 (costituzione del convenuto), 325 (termini per le impugnazioni), 327 (decadenza dall’impugnazione), 436 (costituzione dell’appellato), 369 (deposito del ricorso) e 370 (controricorso) c.p.c.

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