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I contributi maturati nel fondo complementare possono essere trasferiti in quello legato alla nuova attività lavorativa

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I contributi maturati nel fondo complementare possono essere trasferiti in quello legato alla nuova attività lavorativa

previdenza | 04 Dicembre 2017

I contributi maturati nel fondo complementare possono essere trasferiti in quello legato alla nuova attivit lavorativa

di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.

In tema di previdenza complementare, l’art. 10 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel consentire la portabilità della posizione individuale, ossia del trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore (15 novembre 1992) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 28874/17; depositata il 1 dicembre)