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I Giudici di Pace sono qualificabili come lavoratori a tempo determinato: lo Stato italiano li risarcisca

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I Giudici di Pace sono qualificabili come lavoratori a tempo determinato: lo Stato italiano li risarcisca

Con l’ordinanza del 13 gennaio 2021 il Tribunale di Roma si è pronunciato sul regime giuridico ed economico dei Giudici di Pace riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni per il trattamento discriminatorio rispetto ai magistrati ordinari.

Alcuni Giudici di Pace e Giudici Onorari avevano riferito di aver prestato servizio continuativo presso il Ministero della Giustizia a seguito di diverse proroghe legislative dei mandati, nonostante l’art. 42-quinqueis ord. giud. (r.d. n. 12/1941) preveda la durata triennale dell’incarico, con possibilità di una sola proroga. I ricorrenti lamentano di aver percepito indennità discriminatorie rispetto a quelle spettanti ai magistrati onorari, non essendo stato applicato il principio della normativa comunitaria del pro rata temporis, ossia il frazionamento in trecentosessantacinquesimi della retribuzione media lorda del magistrato ordinario e la moltiplicazione per il numero di giornate lavorative prestate dal magistrato onorario. Lamentano inoltre la mancanza di una tutela previdenziale o assistenziale, la mancanza di una copertura pensionistica, l’omesso riconoscimento di indennità per ferie, malattia o maternità. Chiedono dunque il riconoscimento del diritto al risarcimento da parte dello Stato italiano per violazione della normativa comunitaria.

Richiamando il contesto normativo e giurisprudenziale comunitario e, in particolare, la sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 causa C-658/18, l’ordinanza in oggetto ha sottolineato che «la sola circostanza che le funzioni del giudice di pace siano qualificate come “onorarie” dalla normativa nazionale a parere della Corte non significa che le prestazioni finanziarie percepite da un giudice di pace debbano essere considerate prive di carattere remunerativo». Assumono inoltre rilevanza, in termini di indice dell’esistenza di un vincolo di subordinazione, le modalità di organizzazione del lavoro dei giudici di pace che sono infatti tenuti a rispettare le tabelle di composizione dell’ufficio, di assegnazione dei fascicoli e fissazione delle udienze.

In definitiva, nonostante la riforma della magistratura onorari di cui al d.lgs. n. 116/2017 fosse orientare a valorizzare la natura onoraria dell’ufficio, tenendo conto della situazione di fatto in cui i giudici di pace svolgono la loro attività, deve ritenersi applicabile la nozione di “lavoratore”.

Accertata dunque l’applicabilità delle disposizioni comunitarie e la qualifica dei giudici di pace come lavoratori a tempo determinato, posto che i ricorrenti hanno proposto una domanda di condanna generica, volta all’accertamento solo dell’an del risarcimento, l’ordinanza accoglie parzialmente la domanda riconoscendo il risarcimento dei danni «derivanti dalle specifiche condotte di inadempimento accertate, in quanto potenzialmente idonee a comportare dei danni derivanti dalla perdita delle garanzie previste dalla normativa comunitaria anche in favore dei magistrati onorari, in quanto lavoratori a tempo determinato che svolgono funzioni giurisdizionali».

La domanda di risarcimento nei confronti dello Stato italiano è dunque stata accolta in relazione alla violazione:

– della Direttiva 2003/88/CE, nella parte relativa al riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite;

– della direttiva 1992/85/CE, sulla maternità e sul riconoscimento del congedo di maternità, tranne che, a partire dal 15.8.2017, per quanto riguarda la previsione per cui la gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico;

– della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nella parte relativa ai limiti alla reiterazione di incarichi a termine nei confronti di uno stesso lavoratore e nella parte relativa al divieto di disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto, la tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio, e, fino al 15.8.2017, anche per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale e la copertura INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.

(Fonte: ridare.it)