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I poteri discrezionali attribuiti al giudice debbono rispondere allo schema normativo legale che li autorizza

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I poteri discrezionali attribuiti al giudice debbono rispondere allo schema normativo legale che li autorizza

impugnazioni | 29 Aprile 2019

I poteri discrezionali attribuiti al giudice debbono rispondere allo schema normativo legale che li autorizza

di Alessandro Villa – Avvocato cassazionista

In base al combinato disposto dagli artt. 50, comma 1, e 307, comma 3, codice di rito – nel testo riformato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 – qualora la legge attribuisca al giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l’esercizio del potere da parte del giudice deve conformarsi al rispetto del limite imposto dal termine minimo – un mese – e massimo – tre mesi – previsti dalla norma generale di cui all’art. 307, comma 3, codice di rito.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11204/19; depositata il 24 aprile)