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ICI ed esclusione dell’esenzione

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ICI ed esclusione dell’esenzione

La cooperativa che svolge attività assistenziali ma che cura anche affari commerciali non ha diritto all’esenzione ICI (Cass. 25 marzo 2020 n. 7502).

I Giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dall’ente locale avverso una società che svolgeva servizi sociali e assistenziali rivolti agli alunni; elemento, questo, che aveva indotto la CTR ad annullare il recupero a tassazione dell’ICI.

Secondo i Giudici di legittimità, in tema di ICI il requisito oggettivo necessario ai fini dell’esenzione per l’esercizio di didattica universitaria (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di natura ricettiva senza modalità di attività commerciale) deve essere accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente. In questo caso, l’accessibilità limitata alla struttura non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato, ma ai soli destinatari delle attività istituzionali. Il requisito oggettivo costituito dalla natura non commerciale non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali.

(Fonte: mementopiu.it)