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Il CNF interviene sul Regolamento relativo al procedimento disciplinare

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Il CNF interviene sul Regolamento relativo al procedimento disciplinare

La delibera del CNF. Il Consiglio Nazionale Forense rende noto, con la Circolare n. 2 del 19 aprile 2019, di aver deliberato la modifica dell’art. 32, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, inserendo le seguenti parole: “da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima” dopo le parole “previa audizione dell’iscritto”.

La nuova formulazione dell’art. 32, comma 1. “1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto: a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 c.p. anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena; c) una misura di sicurezza detentiva; d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 c.p., se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli artt. 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni”.

Qui la Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 19 aprile 2019, n. 2