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Il Consiglio Nazionale Forense sulla delibera di cancellazione dall’Albo degli Avvocati

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Il Consiglio Nazionale Forense sulla delibera di cancellazione dall’Albo degli Avvocati

Questo il contenuto della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 178, depositata il 19 dicembre 2019.

L’attuale ricorrente è un professionista legale, il quale ha acquisito il possesso del titolo di “avvocato” in Romania. Egli si rivolge al Consiglio Nazionale Forense per via della delibera di cancellazione dalla Sezione speciale Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati, adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone. Tale delibera di cancellazione trova fondamento nell’illegittimità del titolo di abilitazione professionale, il quale è stato rilasciato da un’organizzazione professionale non riconosciuta nel Paese di origine.

Con la sentenza n. 178 del 19 dicembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in tema di cancellazione dall’Albo.

Nello specifico, relativamente alla cancellazione dell’indebita iscrizione all’Albo, il CNF afferma che «l’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21-octies l. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma 5, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa».

Quanto alla normativa applicabile in materia di cancellazione dall’Albo a causa della mancanza dei requisiti di iscrizione, il Consiglio ribadisce che «al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17, l. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione».

Infine, il CNF precisa che nei procedimenti di cancellazione amministrativa, non disciplinare, dall’Albo non si applicano le norme del Codice di procedura penale, nemmeno in via sussidiaria.