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Il genitore può opporsi alle vaccinazioni dei figli in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale

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Il genitore può opporsi alle vaccinazioni dei figli in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale

Il caso. Tizia ha proposto ricorso ex art. 709-ter c.p.c. chiedendo che i due figli minori venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dall’art. 1, commi 1 e 1-bis, d.l. 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) oltre ad alcune vaccinazioni facoltative, ponendo le relative spese a carico del padre Caio. La ricorrente ha allegato che da quando l’ex coniuge si era avvicinato alla medicina omeopatica i due minori, a causa dell’opposizione del padre, non erano stati sottoposti ai vaccini ora previsti come obbligatori.

Caio, con memoria difensiva, ha chiesto di poter sottoporre i figli agli esami anticorporali che, consentendo di accertare l’esistenza di anticorpi di memoria presenti nell’organismo, si sostanziano nell’analisi seriologica in grado di esonerare dall’obbligo di vaccinazione, ex art. 1, comma 2, d.l. n. 73/2017, in ragione dell’avvenuta immunizzazione.

Nessun obbligo vaccinale se risulta accertata l’immunizzazione a seguito di malattia naturale. Secondo il Tribunale di Milano, nel caso di specie, la posizione di Caio merita di essere considerata in quanto l’art. 1, comma 2, d.l. n. 73/2017 prevede che la vaccinazione possa non essere effettuata in presenza di immunizzazione a seguito di malattia naturale, condizione che può essere accertata solo tramite un’analisi sierologica svolta dai medici dell’ASST competente.

Pertanto, non essendo stata eccepita dal resistente la sussistenza di un «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate» (art. 1, comma 3, d.l. n. 73/2017), unica circostanza che consentirebbe di omettere o differire le vaccinazioni, il Tribunale dispone che i figli delle parti vengano sottoposti alla profilassi obbligatoria non ancora eseguita con la sola esclusione di quelle vaccinazioni atte a prevenire malattie per cui sia accertata la loro immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dagli esiti dell’analisi sierologica che dovrà essere tempestivamente effettuata presso un ospedale pubblico a spese del padre. Qualora risulti che i minori siano in parte immunizzati dovranno essere loro somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in modo da escludere l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione, nei limiti delle disponibilità del SSN.

Per quanto riguarda, invece, i vaccini non obbligatori, la domanda viene rigettata poiché la loro mancata attuazione non si considera pregiudizievole per la salute dei minori stante anche l’età degli stessi e la scarsissima diffusione delle malattie collegate sul territorio di riferimento.

(Fonte:ilfamiliarista.it)