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Il Presidente del Tribunale può delegare al giudice incaricato la facoltà di abbreviare i termini di comparizione del fallendo

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Il Presidente del Tribunale può delegare al giudice incaricato la facoltà di abbreviare i termini di comparizione del fallendo

fallimento | 08 Maggio 2020

Il Presidente del Tribunale pu delegare al giudice incaricato la facolt di abbreviare i termini di comparizione del fallendo

di La Redazione

Nell’ambito prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d’urgenza, che giustificano l’abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale, il quale può disporla anche d’ufficio; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell’esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 15 l. fall..

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 8611/20; depositata il 7 maggio)