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Il privilegio in caso di ammissione al passivo del credito dell’impresa artigiana
fallimento | 12 Novembre 2018
Il privilegio in caso di ammissione al passivo del credito dellimpresa artigiana
L’art. 2751-bis c.c., nel prevedere l’ammissione privilegiata per i crediti da retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva, ragion per cui riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 l. n. 443/1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali di cui all’art. 2083 c.c..
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 28795/18; depositata il 9 novembre)