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Il provvedimento di revoca o concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non può essere impugnato con reclamo

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Il provvedimento di revoca o concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non può essere impugnato con reclamo

impugnazioni | 14 Marzo 2019

Il provvedimento di revoca o concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non pu essere impugnato con reclamo

di Rosa Villani – Avvocato

Non sussistono valide ragioni – né di ordine costituzionale, né di natura sistemica – per ritenere necessaria l’equiparazione, quanto al regime delle impugnazioni, delle ordinanze sospensive adottate in sede esecutiva (art. 624 c.p.c.) con le ordinanze di (concessione o diniego della) sospensione dell’efficacia sospensiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c., trattandosi questi ultimi di provvedimenti suscettibili di riesame (nel senso della conferma o della revoca) con la sentenza che definisce il giudizio e residuando, in ogni caso, il rimedio ex art. 624 c.p.c. per l’eventualità (affatto scontata) di avvio del procedimento esecutivo.

(Tribunale di Fermo, ordinanza 28 gennaio 2019)