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Il raggio di protezione industriale del marchio debole nell’esame del rischio confusorio

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Il raggio di protezione industriale del marchio debole nell’esame del rischio confusorio

Diritto dautore | 13 Maggio 2021

Il raggio di protezione industriale del marchio debole nellesame del rischio confusorio

di Vincenzo Iaia – Dottorando di ricerca in Diritto e Impresa presso la LUISS Guido Carli

Con l’ordinanza in epigrafe, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta (ex plurimis Cass. n. 8577/2018; Cass. n. 6193/2008) sul corretto accertamento del requisito di novità di un marchio in sede di valutazione della sua somiglianza rispetto ad un diverso marchio già registrato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, let. d), d.lgs. n. 30/2005 (di seguito c.p.i.), al fine di stabilire la sussistenza o meno di un rischio confusorio per il pubblico.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 12566/2021; depositata il 12 maggio)