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Il rifiuto del conducente di sottoporsi a visita medica e la facoltà della Prefettura di disporre la sospensione della patente

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Il rifiuto del conducente di sottoporsi a visita medica e la facoltà della Prefettura di disporre la sospensione della patente

codice della strada | 27 Settembre 2018

Il rifiuto del conducente di sottoporsi a visita medica e la facolt della Prefettura di disporre la sospensione della patente

La Prefettura ha la facoltà, e non l’obbligo, di sospendere la patente di guida qualora il soggetto sanzionato non adempia all’obbligo di sottoporsi alla visita medica di revisione. Tale facoltà si traduce nell’adozione di un apposito provvedimento amministrativo.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 22886/18; depositata il 26 settembre)