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Il riparto dell’onere probatorio in materia di risarcimento danni per infortuni

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Il riparto dell’onere probatorio in materia di risarcimento danni per infortuni

risarcimento danni | 24 Gennaio 2018

Il riparto dellonere probatorio in materia di risarcimento danni per infortuni

di Samantha Mendicino – Avvocato

In capo all’assicurato vi è l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda, vale a dire, che si è verificato il “fatto avverso” previsto nella polizza, che questo sia derivato da cause previste dal contratto e che abbia prodotto gli effetti annunciati nella polizza. Alla compagnia assicurativa l’onere di provare i fatti impeditivi della pretesa attorea.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 1558/18; depositata il 23 gennaio)