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Il trend positivo della mediazione nelle statistiche del primo semestre 2018

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Il trend positivo della mediazione nelle statistiche del primo semestre 2018

L’adesione della parte chiamata. Ebbene, esaminando i dati statistici, pur in presenza di un leggero calo delle domande di mediazione nel secondo trimestre 2018 rispetto al primo trimestre, emerge chiaramente come il trend di partecipazione alla mediazione sia in aumento.

Ed infatti, la percentuale di casi che vedono comparire l’aderente si assesta, oggi, intorno, al 50,2%: un dato in costante aumento negli anni.

03/2011 –

12/2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(I sem.)

Aderente comparso

27%

32,4%

40,5%

44,9%

46,9%

48,2%

50,2%

Le percentuali di accordo. Partecipazione della parte chiamata che rappresenta la condicio sine qua non per il raggiungimento degli accordi la cui percentuale di successo si assesta al 26%, peraltro sempre in costante crescita rispetto agli anni passati.

Anzi, per il Ministero, «da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 44,3% se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro introdotto con la L. n. 98/2013».

Peraltro, quella percentuale è più alta presso gli organismi di mediazione delle Camere di Commercio (47%), degli organismi privati (49,4%) e degli organismi istituiti presso gli ordini professionali diversi dagli avvocati (dove si arriva al 62,2% sebbene su un numero di procedimenti definiti di 567), mentre è più bassa per gli organismi di mediazione costituiti presso gli ordini degli avvocati (38,1%).

Le materie dove più alta è la percentuale di accordo quando le parti si siedono intorno al tavolo sono i patti di famiglia, diritti reali, divisioni, locazione e affitto di azienda. Mentre le percentuali più basse di riscontrano nei contratti assicurativi , responsabilità medica, contratti finanziari e bancari.

Tutto ciò con una durata media delle procedure di mediazione di 134 giorni che è, quindi, in aumento rispetto agli anni precedenti (nel 2017 era 129 giorni, nel 2016 115, nel 2015 103 e nel 2014 83).

Le dichiarazioni del Ministro. Orbene, i dati confermano il trend in crescita della mediazione pur rilevando alcune criticità, da sempre riscontrate, in alcune materia. Certamente, molta strada deve essere ancora compiuta, ma la scelta della giurisprudenza di disincentivare le adesioni senza prosecuzione oltre il primo incontro, sembra dare i primi frutti.

Tuttavia, alcuni commentatori, ascoltando le parole del Ministro Alfonso Bonafede pronunciate in occasione del congresso nazionale forense di Catania, si sono allarmati sul futuro della mediazione in quanto il Ministro avrebbe posto l’accento sulla previsione dell’alternatività della mediazione e della negoziazione assistita.

Per il Ministro, però, il punto è che ci sono settori dove la mediazione sembra non dare riscontri come pure ci sono settori dove la negoziazione obbligatoria non funziona e crea frustrazione nei cittadini che attendono tempi senza alcuna attività (come nell’ipotesi dei sinistri stradali).

Per queste ipotesi sembra profilarsi, da un lato, l’eliminazione della obbligatorietà della negoziazione assistita e per le altre materie dove la mediazione non funzione (e dalle statistiche sembrano quelle bancarie e assicurative) consentire all’avvocato la scelta tra i due strumenti (che certamente non sono equivalenti dal punto di vista tecnico e dei risultati).

Peraltro, sul tema della risoluzione delle controversie nel settore assicurativo è recentemente intervenuto il d.lgs. n. 68/2018 che ha previsto che «i soggetti di cui all’art. 6, commi 1, lettere a) e d) nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione». Ma ciò – come già previsto per le banche – ferma l’obbligatorietà del tentativo di risoluzione della controversia di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.

In altri e più chiari termini una rimodulazione delle materie potrebbe portare la mediazione civile e commerciale a essere ancora più appetibile per la risoluzione delle controversie anche perché l’Unione Europea, quando aveva chiuso la procedura di infrazione per il deficit italiano, aveva ricordato che uno dei punti di impegno era il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Le mozioni approvate dal Congresso di Catania. Detto questo, resta, infine, da fare un cenno alla posizione espressa dall’avvocatura riunita al Congresso di Catania che ha approvato alcune mozioni anche sulla mediazione.

E così una mozione ha proposto il riconoscimento del potere di autenticazione da parte degli avvocati delle copie dei verbali quando la mediazione si svolge a distanza, un’altra, stigmatizzando (a ragione) la frammentazione degli strumenti di ADR, ha proposto il rafforzamento della mediazione proponendo che essa possa essere scelta anche quando sono previsti altre forme obbligatorie.

Risulta confermata, quindi, la scelta già compiuta dal Congresso Forense di puntare sulla mediazione civile che ha bisogno, oltre che della selezione di materie, di norme extra-mediazione per far sì che al tavolo si sieda e partecipino attivamente la pubblica amministrazione, banche e assicurazioni.