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Imposte ipotecaria e catastale, aumenti a prescindere dalla data di stipula dell’atto

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Imposte ipotecaria e catastale, aumenti a prescindere dalla data di stipula dell’atto

Così si è espressa la sezione tributaria civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4571/19, depositata il 15 febbraio.

Il caso. La Cassazione, osservando il principio dell’irrilevanza della data della stipula dell’atto da trascrivere, in riferimento alle imposte correlate al servizio quali quelle catastali ed ipotecarie (e non in riferimento all’imposta di bollo) ha valutato il caso di un notaio al quale l’Agenzia aveva notificato alcuni avvisi di liquidazione per il recupero di maggiori importi dovuti a titolo di imposta ipotecaria e di bollo; il notaio aveva impugnato gli atti, evidenziando che egli aveva rogato gli stessi prima degli aumenti previsti dalla legge. Di qui il contenzioso con il Fisco, con la CTR che ha accolto le posizioni del professionista e la Cassazione che ha ribaltato il verdetto.

La pronuncia. Il Palazzaccio, dunque, ha accolto la posizione delle Entrate: per individuare il momento in cui sorge l’obbligo di pagamento dell’imposta, è necessario operare un distinguo tra l’imposta di registro e quella riscossa dalla Conservatoria. La prima è legata alla data di formazione dell’atto, la seconda dipende dall’esecuzione delle formalità, e non è correlata alla data di formazione dell’atto. Hanno osservato gli Ermellini: «il principio secondo cui l’imposta di registro è soggetta alla normativa dell’epoca della formazione e registrazione dell’atto, posto a fondamento della statuizione investita dal ricorso, non si estende, dunque, anche alle trascrizioni, in quanto ciò che rileva è il fatto che si tratta di tributi in stretta relazione con l’esecuzione delle formalità di trascrizione e non con la stipulazione dell’atto. Pertanto, occorre concludere che le modifiche normative hanno efficacia a prescindere dalla data in cui la stipulazione stessa è avvenuta, rilevando unicamente il momento dell’esecuzione delle formalità».

(Fonte: fiscopiu.it)