Impugnabile dal contribuente il diniego delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive
La decisione. La Sesta Sezione Civile della Cassazione ha accolto il ricorso di una società: in tema di contenzioso tributario, infatti, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/92 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA, ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Tale principio valeva anche nel caso in esame: il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive, atteso che lo stesso atto non è rientrante nelle tipologie ex art. 19 d.lgs. n. 546/92, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.
(Fonte: mementopiu.it)