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In Gazzetta la legge anticorruzione (con la riforma della prescrizione)

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In Gazzetta la legge anticorruzione (con la riforma della prescrizione)

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 13 di ieri la legge n. 3/2019, c.d. legge anticorruzione.

Riforma della prescrizione. Tra le diverse modifiche apportate al codice penale, la l. n. 3 modifica il regime della prescrizione, intervento che ha sollevato accese discussioni nel mondo forense. L’art. 1 riscrive infatti gli artt. n. 158, 159 e 160 c.p. con la conseguenza che «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». Inoltre «il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna».

Modifiche del codice penale. La legge detta anche “spazzacorrotti” interviene poi su diversi aspetti di diritto penale sostanziale. Tra le varie novità, sul tema della procedibilità contro il cittadino o lo straniero che commetta all’estero reati contro la P.A., viene esclusa la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia o della querela della persona offesa; sull’applicabilità della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A., dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità in perpetuo di contrattare con la P.A. è previsto l’ampliamento del catalogo dei reati interessati. Viene modificata la disciplina della sospensione condizionale della pena e viene introdotta un’aggravante speciale per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno della Stato quando il fatto sia commesso da un P.U. o da un I.P.S. con abuso della sua qualità o dei suoi poteri (reclusione da 1 a 4 anni). Viene abrogato il delitto di millantato credito, di cui all’art. 346, assorbito nella nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

Modifiche in tema di processo penale. La l. n. 3/2019 amplia l’uso delle intercettazioni tra presenti mediante il ricorso a trojan nei delitti contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, viene introdotto il comma 3-bis all’art. 444 ai sensi del quale la parte, nel formulare la richiesta di applicazione pena nei procedimenti per i più gravi delitti contro la P.A. può subordinarne l’efficacia del patteggiamento all’esenzione dall’interdizione dai pubblici uffici o all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tale pena accessoria: se il giudice non ritiene di accedere alle indicate condizioni rigetta la richiesta di patteggiamento.

Per ulteriori approfondimenti sulle modifiche apportate dalla legge anticorruzione, leggi il focus pubblicato sul portale ilpenalista.it a firma dell’avv. Fabio Piccioni.

Qui la l. 9 gennaio 2019, n. 3; in G.U. del 16 gennaio 2019, n. 13