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In Gazzetta le modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

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In Gazzetta le modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

Il d.lgs. n. 24/2019, pubblicato in G.U. del 26 marzo 2019 n. 72, entrerà in vigore il prossimo 10 aprile 2019.

Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia. In attuazione della Direttiva UE 2016/1919, il decreto legislativo interviene sul d.P.R. n. 115/2002, modificando gli artt. 75, 76 e 91 del testo unico in materia di spese di giustizia.

In particolare, all’art. 75 è aggiunto il comma 2-bis secondo il quale, nelle procedure passive di consegna di cui alla l. n. 69/2005, la disciplina del patrocinio si applica dal momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna della persona ricercata che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

All’art. 91, comma 1, lett. a), sono soppresse le parole «l’indagato, l’imputato o» e aggiunte, dopo «condannato», le parole «con sentenza definitiva».

Infine, al comma 4-bis dell’art. 76, dopo «stesso articolo» sono inserite le parole «, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Qui il decreto legislativo del 7 marzo 2019, n. 24; in G.U. del 26 marzo 2019, n. 72