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Inammissibile il ricorso per ATP ex L. Gelli-Bianco se la domanda riguarda l’accertamento della responsabilità medica

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Inammissibile il ricorso per ATP ex L. Gelli-Bianco se la domanda riguarda l’accertamento della responsabilità medica

Una parte propone ricorso innanzi al Tribunale di Verona, ritenendolo, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 24/2017 (tentativo obbligatorio di conciliazione), condizione di procedibilità della domanda diretta ad accertare la responsabilità medica professionale dei sanitari operanti presso un’azienda Ospedaliera, a seguito dei danni subiti a seguito dell’intervento chirurgico di tiroidectomia totale.

Il Giudice, in primo luogo, rileva che la ricorrente ha già promosso una procedura di mediazione che si è conclusa negativamente poiché le parti non l’hanno proseguita oltre il primo incontro. Pertanto, la condizione di procedibilità si è già realizzata, atteso che l’art. 8, comma 2, della l. 24/2017 fa salva la possibilità di esperire, in alternativa all’ATP conciliativo, il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, c. 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Peraltro, anche a fronte di una simile evenienza, non si può escludere che l’interessato possa avere un interesse a promuovere il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (ricorso per consulenza tecnica preventiva), che però avrebbe carattere volontario, purchè alleghi delle circostanze sopravvenutedopo l’esito negativo della mediazione, che rendano plausibile una prospettiva conciliativa e ciò non è avvenuto nel caso si specie.

In secondo luogo, però, il Tribunale osserva che va escluso che una domanda di accertamento di responsabilità medica, quale quella che la ricorrente ha anticipato di voler proporre nei confronti della resistente, sia soggetta ad una delle due condizioni di procedibilità di cui all’art. 8, Legge Gelli. Tali condizioni, infatti, sono previste per colui che voglia esercitare un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e quindi solo rispetto ad una domanda di condanna risarcitoria. Non potendo tale previsione essere interpretata in modo estensivo perché tutte le norme che stabiliscono limiti di accesso alla giurisdizione vanno interpretate restrittivamente, il Tribunale di Verona dichiara inammissibile il ricorso.

(Fonte: ridare.it)